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Circolare INPS autismo, a integrazione messaggio 5544 del 23-06-2014

22 Maggio, fonte angsavenetoonlus.org

Premessa:

Accade che spesso durante le visite di revisione vengano tolti i benefici di legge alle persone con autismo, oppure che vengano riproposte visite di revisione per un disturbo che è stabilizzato secondo la letteratura scientifica oppure viene  concessa l’indennità di frequenza al posto dell’indennità di accompagnamento. Per arginare questo abuso, segue un articolo del Prof. Carlo Hanau sulla direttiva trasmessa dal direttore Piccioni a tutte le sedi provinciali che elimina il passaggio per la commissione medica: l’invalidità sarà accordata sulla base della certificazione dello specialista o del centro del Servizio Sanitario Nazionale. 

Articolo:

I primi di marzo, durante la conferenza stampa svoltasi alla Camera dei Deputati, il Prof.Massimo Piccioni, coordinatore generale medico legale dell’INPS, ha presentato la circolare che l’INPS ha diramato a tutti i medici legali INPS: “Comunicazione tecnico scientifica autismo”.
Particolarmente importante l’ultima parte, che riguarda la rivedibilità dei bambini con autismo e la concessione dell’indennità di accompagnamento al posto di quella di frequenza.

In sintesi si rinvia la rivedibilità al compimento dei 18 anni e si concede l’accompagnamento in quei casi dove “le strutture di riferimento attestino un disturbo di tipo lieve o border line con ritardo mentale assente o lieve.

Per la concessione dell’accompagnamento si fa riferimento al “carico assistenziale eccezionale rispetto al coetaneo” ed alla sentenza della Corte di Cassazione n.11239 del 7/6/1991, che fece giustizia del tentativo dell’INPS di negare l’accompagnamento ai bambini, con la motivazione che comunque tutti i piccoli devono essere sorvegliati di continuo dai familiari.
Questa circolare dovrebbe spegnere il ritorno di fiamma che l’INPS ha avuto negli ultimi due anni, nonostante altre sentenze di Cassazione abbiano ribadito quella citata dalla circolare: l’Avv.Muccio ci segnala la sentenza Cassazione civile sez.lavoro n.1377 del 29/1/03 e quella n.11525 del 17/5/06, ed eravamo pronti a fare causa all’INPS per i casi in cui viene concessa soltanto l’indennità di accompagnamento.

Per provare la necessità di un impegno eccezionale dei genitori è sufficiente ricordare che la Linea guida n.21 dell’ISS, analizzando tutta la letteratura scientifica internazionale ha stabilito sull’educazione che: “Gli interventi mediati dai genitori si sono dimostrati efficaci”  e che “Sono efficaci anche i programmi intensivi comportamentali”… “tra questi programmi i più studiati sono quelli basati sull’analisi comportamentale applicata (ABA), Applied behaviour analysis” (http://www.snlg-iss.it/cms/files/scheda_autismo_14-03.pdf).

Per “programmi intensivi” si intendono quelli che esigono da un minimo di 25 fino a 40 ore settimanali; il lavoro gratuito dei genitori, se adeguatamente formati e supervisionati, può contribuire a ridurre questo pesante carico assistenziale, reso necessario dalla tipica difficoltà di generalizzare i buoni comportamenti appresi in un luogo a tutti gli altri ambienti di vita.
L’aspetto più importante della conferenza stampa è stata la disponibilità del Prof. Piccioni a riformare gli atti amministrativi senza costringere i genitori ad andare in giudizio.

La prima parte della circolare INPS stranamente non riporta i criteri e le denominazioni della Classificazione internazionale ICD 10, che è quella dell’OMS, ufficialmente in vigore in Italia nella sua traduzione del Ministero della salute (F 84, Disturbi evolutivi globali), ma accoglie quelli del DSM 5, soffermandosi sulle differenze rispetto al DSM IV TR precedente. Ora il DSM è il prodotto di una rispettabilissima associazione di psichiatri americani, che non può essere presa a riferimento al posto della classificazione internazionale analitica ICD 10, in vigore in Italia e nel Mondo. Ci vorrà almeno un lustro prima che esca la nuova ICD 11, e non è detto che seguirà pedissequamente il DSM 5.

Carlo Hanau

 

P. S. Per saperne di più vedi anche qui

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