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Così sono cambiate le norme sui congedi straordinari e i permessi

Il 23 novembre l’INPS ha diramato un messaggio cruciale riguardo alle modifiche normative apportate al congedo straordinario e ai permessi fissati dalla Legge 104/92, stabilendo l’eliminazione del principio del «referente unico dell’assistenza» anche per quanto riguarda i congedi straordinari e fissandone le modalità. Sta ore alle Strutture Territoriali dell’Istituto adeguarsi a tali indicazioni, per garantire una corretta applicazione della normativa

Disegno di familiare che assiste persona con disabilitàIl 23 novembre scorso, l’INPS ha diramato un messaggio cruciale riguardo alle modifiche normative apportate al congedo straordinario e ai permessi fissati dalla Legge 104/92. Queste novità sono state introdotte dal Decreto Legislativo 105/22, entrato in vigore il 13 agosto dello scorso anno, con l’obiettivo principale di adeguare e semplificare le disposizioni relative all’assistenza a soggetti con disabilità grave, come previsto dall’articolo 3, comma 3, della citata Legge 104/92, nel caso di più soggetti.

 

In particolare, dunque, il Decreto Legislativo 105/22 ha portato diverse modifiche, tra cui l’eliminazione del principio del «referente unico dell’assistenza» in riferimento ai permessi disciplinati dall’articolo 33 della Legge 104. Questo significa che ora più lavoratori possono richiedere e ottenere i permessi per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, senza la restrizione del referente unico.
Tuttavia, tale Decreto non è intervenuto per modificare il comma 5-bis dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/01, il quale stabilisce che il congedo straordinario, insieme ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge 104, non possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, ad eccezione dei genitori.
Il messaggio INPS è dunque intervenuto per chiarire che, nonostante il permanere di questa restrizione per il congedo straordinario, la stessa debba essere letta insieme alle modifiche apportate recentemente, con il risultato che è quindi possibile autorizzare la fruizione sia del congedo straordinario che dei permessi dell’articolo 33 a più lavoratori, per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, purché in modo alternato e non negli stessi giorni.
L’INPS sottolinea inoltre che è possibile accettare domande di congedo straordinario anche per periodi in cui siano già state autorizzate le fruizioni di permessi mensili o prolungamenti del congedo parentale per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità. Tuttavia, è fondamentale che tali benefìci non siano fruiti nelle stesse giornate, poiché rappresentano istituti con finalità simili di assistenza e devono quindi essere considerati come opzioni alternative.

Il messaggio dell’INPS invita quindi le proprie Strutture Territoriali a riesaminare i provvedimenti già adottati alla luce delle nuove direttive. A tal proposito saranno fornite ulteriori indicazioni per affrontare le situazioni giuridiche non esaurite, ovvero quelle senza sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

In conclusione, il Messaggio dell’INPS del 23 novembre 2023 fornisce chiarezza sulle nuove disposizioni normative relative al congedo straordinario e ai permessi fissati dalla Legge 104/92, delineando le modalità per il riconoscimento e la gestione di tali benefìci a vantaggio dei lavoratori e delle persone con disabilità grave. Resta fondamentale per le Strutture Territoriali adeguarsi a tali indicazioni, per garantire una corretta applicazione delle normative vigenti.

HandyLex è il Centro Studi Giuridici della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).