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Cosa succede se i genitori rinunciano all’insegnante di sostegno per il proprio figlio

Linda Tramontano - Orizzonte Scuola

 

Sin da quando è stata istituita la figura dell’insegnante di sostegno nelle scuole (L. 517/77 scuola dell’obbligo, L 270/82 infanzia, C.M. 262/88 secondaria II grado), secondo quanto stabilito dalla L. 104/92, non sono state poche le interpretazioni sul suo ruolo.

A tal proposito, ricordiamo che la suddetta legge definisce quanto segue:

” sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di insegnanti specializzati (comma 3)”

“Nella scuola secondaria di I e II grado sono garantite attività didattiche di sostegno…. (comma 5)”

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità nelle classi in cui operano (comma 6)."

 

Chi ha diritto all’insegnante di sostegno

La legge 104/1992 stabilisce che:

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

A tali alunni, riconosciuti in “stato di handicap” o “stato di handicap in situazione di gravità” viene assegnato l’insegnante di sostegno.

L’iter da seguire è quella di presentare un’istanza per l’accertamento della disabilità all’Inps, sarà infatti l’ASL competente, a redigere Il profilo di funzionamento (comprendente la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al fine di riconoscere, la minoranza fisica, psichica o sensoriale stabile e progressiva, e quindi la difficoltà del disabile nell’apprendimento, nelle relazioni sociali e nella sua integrazione.

 

Cosa succede se i genitori rinunciano all’insegnante di sostegno

La normativa italiana è quindi a difesa e tutela degli alunni con disabilità, sta di fatto che sebbene l’insegnate di sostegno sia determinante come presenza nel processo di inclusione e formativo dell’alunno con handicap, può capitare che ci siano dei genitori che rifiutino la sua presenza. Infatti non esiste obbligatorietà in quanto l’insegnante di sostegno è un diritto della famiglia ma non un obbligo. Quindi se la famiglia desidera che suo figlio sospendi o rinunci al sostegno, può farlo in qualsiasi momento e la scuola non può impedirlo. I genitori dovranno solo comunicarlo alla scuola e all’Ufficio scolastico di apparenza.

La rinuncia all’insegnante di sostegno non significa perdere i benefici della 104, infatti l’alunno disabile continuerà ad usufruire dei suoi diritti come ad esempio la formulazione del PEI e sarà il Consiglio di classe a valutarne le sue capacità e l’acquisizione degli obiettivi.

Diversa è poi la rinuncia ai benefici della 104, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato alla stessa stregua dei suoi compagni.

Ricordiamo che l’Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001, N°90, all’art.15, comma 5, stabilisce quanto segue:

“Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13”.

I genitori quindi possono rinunciare ad una valutazione differenziata per il figlio ma devono essere a conoscenza del fatto che il mancato riconoscimento dell’alunno in stato di handicap, potrebbe comportare anche la bocciatura.

 

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